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Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - DUVRI:
Spesso si tende a fare un po’ di confusione tra il documento di valutazione dei rischi, DVR, e il Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali, che hanno nomi molto simili ma rappresentano cose molto differenti.
Il DUVRI nello specifico viene disciplinato dal decreto legge 81/08 tramite l’articolo 26 dello stesso e si riferisce agli obblighi che riguardano:
· I contratti d'appalto
· I contratti d'opera
· I contratti di somministrazione
Che cos'è il DUVRI e come opera
In sostanza il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali è un documento dinamico che viene utilizzato per regolamentare tutte le interferenze lavorative, che ci possono essere tra le diverse attività comprese all'interno del contratto, e che operano quindi tutte all'interno dello stesso appalto anche se possono essere slegate da una certa discontinuità spaziale o temporale.
Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali viene solitamente allegato ai contratti di appalto, assieme a un certo numero di dati contenuti affrontarlo:
· Devono essere presenti i dati dell'azienda che commissiona l'opera
· Devono essere presenti tutti i dati di tutte le aziende appaltatrici
· Non possono sicuramente mancare i dati che riguardano l'appalto in questione
· Devono essere riferiti tutti i rischi che sono stati evidenziati durante le differenti lavorazioni e le osservazioni
· Quindi devono contenere le eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie per limitare, ridurre o eliminare tutti i rischi che sono stati presi in considerazione
Quand'è che il DUVRI non deve essere redatto
Non ci sono obblighi di produzione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali nei casi in cui si abbia a che fare con appalti di servizi intellettuali (prestazioni professionali che vengono effettuate in maniera personale per l'ideazione di soluzioni all'elaborazione di pareri prevalenti all'interno del contesto della prestazione erogata rispetto all'attività, all'organizzazione, ai mezzi e alle risorse), per la fornitura di materiali o di attrezzature necessarie ai lavori, oppure ancora per i lavori o i servizi che vengono forniti con non più di 5 uomini e per non più di 5 giorni, a meno che questi non comporti rischi di incendio molto elevati o presenza di agenti cancerogeni, pericoli biologici o atmosfere esplosive all'interno del contesto di lavoro.
In ogni caso è sempre bene consultare un professionista del settore, che sappia rispondere e risolvere tutti gli eventuali dubbi prima di commettere illeciti che possono essere puniti con pesanti sanzioni o multe a carico del datore di lavoro.